La cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente o può essere concessa a seguito di presentazione di istanza.
I casi di acquisizione automatica sono:
- quando si nasce da genitori italiani;
- quando si nasce da genitori apolidi o ignoti o da genitori di nazionalità la cui legge non prevede di trasmettere la propria cittadinanza al figlio nato all’estero;
- per riconoscimento;
- per adozione.
CASI DI CONCESSIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA:
Per residenza
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Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 91/1992 è fondamentale che sussista la residenza legale ininterrotta in Italia per il periodo di:
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3 anni – nel caso di cittadino straniero nato in Italia o discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per nascita;
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5 anni – nel caso di cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, a decorrere dalla data di adozione. Viene assimilato a questo caso anche quello del figlio di cittadino italiano naturalizzato. In questo caso viene considerato il termine dei 5 anni dalla data di giuramento dello stesso;
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5 anni – nel caso di cittadino straniero che ha prestato servizio, anche fuori dal territorio nazionale, alle dipendenze dello stato italiano;
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4 anni – nel caso di cittadini appartenenti a stato membro dell’Unione Europea;
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5 anni – nel caso di cittadino apolide o rifugiato;
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10 anni – per cittadini che non rientrano nei casi precedenti.
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Per maggiori informazioni: Art.9 – Cittadinanza per Residenza In Italia
Per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
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Ai sensi dell’art. 5 legge 91/1992 possono richiedere la cittadinanza italiana i cittadini stranieri coniugati o uniti civilmente a cittadini italiani. Devono essere coniugati o uniti civilmente da almeno 3 anni (se residenti all’estero) o 2 anni (se residenti in Italia). Nel caso in cui nella coppia siano presenti figli i tempi si dimezzano (1 anno e mezzo o 1 anno secondo i casi).
Per maggiori informazioni: Art.5 – Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile
Cittadinanza ai sensi dell’art. 4, per nati in Italia che compiono 18 anni, prima del compimento del 19° anni.
Per maggiori informazioni: Art.4 – Cittadinanza per Nati in Italia
Cittadinanza iure sanguinis, per discendenza da avo cittadino italiano.
Per maggiori informazioni: Iure sanguinis, Discendenza da Avo Italiano
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