Il Permesso di soggiorno per motivi di Studio consente allo studente di svolgere, nell’ambito di un numero massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali, qualsiasi attività lavorativa.
Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il Permesso di soggiorno per studio in Permesso di soggiorno per lavoro, subordinato o autonomo.
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere autorizzata dalla Prefettura di competenza, sia nel caso di conseguimento di titolo di studio in Italia sia in quello di corso di studi non ancora completato.
Questa la lista dei titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione:
- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 340/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.
- Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con la laurea specialistica magistrale.
Nel caso invece di mancato conseguimento del titolo di studio in Italia è necessaria la sussistenza di quote attraverso il Decreto flussi. A seguito della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale le domande per questo tipo di conversione potranno essere inviate, a partire dal 27 Marzo 2023.