Coesione Familiare

FRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono chiedere che venga rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi familiari” per:

  • il coniuge maggiorenne, da cui non sia legalmente separato;
  • i figli minorenni;
  • i figli maggiorenni a carico, se non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento a causa di invalidità totale;
  • i genitori a carico, se non hanno altri figli presenti nel paese di origine, oppure i genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli nel paese d’origine non possano mantenerli per motivi di salute o per indigenza.

In ognuno dei casi è necessario che il familiare per il quale si richiede la coesione abbia regolare presenza in Italia, attraverso permesso di soggiorno o visto d’ingresso in corso di validità.

La coesione prevede gli stessi requisiti del ricongiungimento familiare, anche per reddito e alloggio. In aggiunta è necessario presentare in Italia I documenti attestanti il legame di parentela in base al quale si chiede la coesione. Documenti che dovranno essere debitamente tradotti e legalizzati.

CON CITTADINO COMUNITARIO

Gli stranieri conviventi con i parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Questa possibilità e prevista per:

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • genitore;
  • figli;
  • fratelli/sorelle;
  • nonni;
  • nipoti.

Per maggiori informazioni potete richiedere un appuntamento per una consulenza gratuita presso i nostri uffici, chiamando i numeri indicati o compilando il form a fianco nella pagina.

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