L’attuale normativa relativa ai tirocini formativi e di orientamento costituisce una grande opportunità per le aziende che desiderano organizzare corsi di addestramento, formazione e stage interni a favore di tirocinanti extracomunitari residenti all’estero, consentendo ingressi in Italia per frequentare corsi di formazione professionale o per concludere con tirocini in Italia un percorso formativo iniziato nel paese d’origine.
Le aziende hanno la possibilità di formare personale estero, tenere corsi di aggiornamento ai propri dipendenti e creare nuove professionalità, che a loro volta saranno in grado di sviluppare ulteriori opportunità nei loro Paesi di origine oppure essere assunti, con una apposita procedura, in Italia.
Requisito generale è quello dell’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte del tirocinante nel paese d’origine, oltre che un profilo professionale in linea con il progetto del tirocinio.
Non sono previsti limiti di età, né limitazioni nei confronti dei soggetti aspiranti, vale a dire che i tirocini possono essere realizzati da qualsiasi soggetto pubblico o privato senza che si costituiscano dei rapporti di lavoro, essendo destinati a consentire ai datori di lavoro di verificare la potenzialità di inserimento del tirocinante nella specifica realtà aziendale, valutarne capacità e competenze.
Per attivare un tirocinio formativo occorre l’iniziativa di uno dei soggetti promotori indicati in modo vincolante dall’art. 2 del più volte citato D.M. 142/98, mentre gli articoli successivi disciplinano le garanzie assicurative a favore dei tirocinanti nonché il tutorato e la responsabilità dell’inserimento rispettivamente a carico dei soggetti formatori ed aspiranti.
I soggetti formatori ed aspiranti devono preventivamente sottoscrivere apposite convenzioni e specifici progetti formativi con cui restano vincolati nei confronti degli aspiranti in ordine agli obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinanti.
Il periodo di tirocinio, che si sottolinea non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, ma a discrezione degli attuatori può dar luogo al riconoscimento di una somma a titoli di assegno di studio, indennità, incentivo, ecc., oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, sostenute dai tirocinanti.
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